Art. 165.
(Finalizzazione dei progetti).

      1. I progetti di cui al capo II hanno finalizzazioni diverse, sempre rivolte alla rimozione delle difficoltà sociali dei partecipanti, nonché allo svolgimento di attività di pubblica utilità.
      2. In merito allo svolgimento di attività di pubblica utilità previsto dal comma 1 sono privilegiati i progetti che realizzano interventi ambientali, quali la tenuta e il riordino delle zone agricole o boschive abbandonate, nonché la sistemazione e la pulizia di corsi d'acqua, e la migliore utilizzazione delle zone urbane destinate ad uso pubblico o in condizioni di abbandono.
      3. Nell'attuazione dei progetti si deve promuovere la organizzazione della rete sociale che favorisce il reinserimento sociale dei partecipanti.